Art. 35
Convenzione

Art. 35

35 / 35
In vigore dal 28 dic 1985
1) Qualsiasi Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica formale rivolta per iscritto al depositario. 2) La denuncia acquisterà efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 12 mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Quando nella notifica viene specificato un periodo più lungo per l'acquisto d'efficacia della denuncia, la denuncia acquisterà efficacia alla scadenza del periodo in questione dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Ginevra, il 17 febbraio 1983, in un solo originale, i cui testi in inglese e francese sono ugualmente autentici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-35