Art. 31
Convenzione

Art. 31

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In vigore dal 28 dic 1985
1) Le dichiarazioni pronunciate in virtù della presente Convenzione all'atto della sua firma sono soggette a conferma all'atto della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione. 2) Le dichiarazioni e la conferma delle dichiarazioni dovranno essere fatte per iscritto e formalmente notificate al depositario. 3) Le dichiarazioni acquisteranno efficacia alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per quanto riguarda lo Stato dichiarante. Tuttavia, le dichiarazioni di cui il depositario avrà ricevuto notifica formale dopo tale data acquisteranno efficacia il primo giorno del mese successivo la scadenza di un periodo di 6 mesi dopo la data del loro ricevimento da parte del depositario. La dichiarazione unilaterale e reciproca fatta in virtù dell', acquisterà efficacia il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 6 mesi dopo la data di ricevimento dell'ultima dichiarazione da parte del depositario. 4) Qualsiasi Stato che pronuncia dichiarazione in virtù della presente Convenzione, può in qualsiasi momento ritirarla mediante notifica formale rivolta per iscritto al depositario. Tale ritiro avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 6 mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. 5) Il ritiro di una dichiarazione fatta in virtù dell' renderà nulla, dal momento in cui acquisterà efficacia, qualsiasi dichiarazione reciproca pronunciata da un altro Stato in virtù di questo medesimo articolo.
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