Art. 27
Convenzione

Art. 27

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In vigore dal 28 dic 1985
Qualsiasi Stato contraente, la cui legislazione impone che il conferimento, la ratifica, o l'estinzione del potere sia adottato o provato per iscritto, in tutti i casi previsti dalla presente Convenzione, può in qualsiasi momento dichiarare, in conformità all', che qualsiasi disposizione dell' e dell' o del capitolo 4 che autorizza il conferimento, la ratifica o l'estinzione del potere in forma diversa dalla forma scritta, non si applichi quando il rappresentato o l'intermediario abbiano il loro domicilio nello stesso Stato.
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