Art. 24
Convenzione

Art. 24

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In vigore dal 28 dic 1985
1) Qualsiasi Stato contraente che comprende 2 o più unità territoriali nelle quali le materie disciplinate dalla presente Convenzione siano regolate da ordinamenti giuridici diversi, potrà, all'atto della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più unità e potrà in qualsiasi momento modificare tale dichiarazione sostituendola con una nuova dichiarazione. 2) Tali dichiarazioni saranno notificate al depositario e dovranno specificare le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione. 3) Se, in virtù della dichiarazione fatta in conformità al presente articolo, la presente Convenzione si applica a una o più unità territoriali in uno Stato contraente, ma non a tutte, e se il domicilio di una parte si trova in tale Stato, ai fini della presente Convenzione, si considererà che il domicilio non si trovi in uno Stato contraente, a meno che non sia situato in un'unità territoriale alla quale si applica la Convenzione. 4) Se uno Stato contraente non fa alcuna dichiarazione ai sensi del par. 1 del presente articolo, la Convenzione si applicherà all'insieme del territorio di tale Stato.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-24