Art. 17
Convenzione

Art. 17

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In vigore dal 28 dic 1985
Il potere dell'intermediario si estingue: a) quando ciò risulta dall'accordo tra il rappresentato e l'intermediario; b) dopo completa esecuzione dell'operazione o delle operazioni per le quali il potere ere stato conferito; c) per revoca da parte del rappresentato o per rinuncia dell'intermediario, che ciò sia compatibile o meno con i termini del loro accordo.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-17