Convenzione
Art. 17
17 / 35In vigore dal 28 dic 1985
Il potere dell'intermediario si estingue:
a) quando ciò risulta dall'accordo tra il rappresentato e l'intermediario;
b) dopo completa esecuzione dell'operazione o delle operazioni per le quali il potere ere stato conferito;
c) per revoca da parte del rappresentato o per rinuncia dell'intermediario, che ciò sia compatibile o meno con i termini del loro accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-17