Art. 16
Convenzione

Art. 16

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In vigore dal 28 dic 1985
1) L'intermediario che agisce senza potere o oltre i limiti del suo potere, è obbligato, in assenza di ratifica, ad indennizzare il terzo per ricostruire la posizione in cui quest'ultimo si sarebbe trovato se l'intermediario avesse agito in virtù di un potere ed entro i limiti di tale potere. 2) Tuttavia, l'intermediario non è considerato responsabile se il terzo sapeva o doveva sapere che l'intermediario non aveva potere o agiva oltre i limiti del suo potere.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-16