Convenzione
Art. 15
15 / 35In vigore dal 28 dic 1985
1) Un atto compiuto dall'intermediario che agisce senza poteri o eccedendo i limiti del suo potere può essere ratificato dal rappresentato. Tale atto produce, se viene ratificato, gli stessi effetti che se fosse stato compiuto in virtù di un potere.
2) Quando, al momento in cui l'intermediario compie un atto, il terzo non conosceva o non era tenuto a conoscere il difetto di potere, egli non ha obblighi verso il rappresentato se in qualsiasi momento prima della ratifica notifica il suo rifiuto di essere vincolato da una ratifica. Se il rappresentato ratifica, ma tale ratifica non viene compiuta entro un termine ragionevole, il terzo può rifiutarsi di essere vincolato dalla ratifica se notifica immediatamente tale rifiuto al rappresentato.
3) Tuttavia, quando il terzo conosceva o doveva conoscere il difetto di potere dell'intermediario, egli non può rifiutare di essere vincolato dalla ratifica prima della scadenza del termine convenuto dalla ratifica, o, in mancanza di termine convenuto, prima del termine ragionevole fissato dal terzo.
4) Il terzo può rifiutare la ratifica parziale.
5) La ratifica acquista efficacia nel momento in cui viene ricevuta dal terzo o quando egli ne viene altrimenti a conoscenza. Quando è diventata efficace non può essere revocata.
6) La ratifica è valida anche se, nel momento in cui viene compiuta, l'atto non avrebbe potuto essere validamente compiuto.
7) Quando l'atto è stato compiuto per conto di una persona giuridica prima della sua costituzione, la ratifica è valida solamente se è ammessa dalla legge che regge la sua costituzione.
8) Lo ratifica non è condizionata da alcun requisito formale. Può essere espressa o deducibile dal comportamento del rappresentato.
Storico versioni
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