Art. 12
Convenzione

Art. 12

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In vigore dal 28 dic 1985
Quando l'intermediario agisce per conto del rappresentato nei limiti del suo potere e il terzo conosceva o doveva conoscere la sua qualità di intermediario, gli atti dell'intermediario vincolano direttamente il rappresentato e il terzo, a meno che non risulti da circostanze specifiche, e segnatamente dal riferimento a un contratto di commissione, che l'intermediario intendeva vincolare solo se stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-12