Convenzione
Art. 10
10 / 35In vigore dal 28 dic 1985
Tale conferimento di poteri non deve obbligatoriamente avvenire o essere provato per iscritto e non è sottoposto ad alcun requisito formale. Può essere provato con qualsiasi mezzo, anche per via testimoniale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-10