Convenzione
Art. 1
1 / 35In vigore dal 28 dic 1985
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Allegato I
CONVENZIONE SULLA RAPPRESENTANZA IN MATERIA DI VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI
GLI STATI PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE,
DESIDERANDO stabilire disposizioni comuni relative, alla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci,
ISPIRANDOSI agli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci,
CONSIDERANDO che lo sviluppo del commercio internazionale sulla base dell'uguaglianza e dei vantaggi reciproci è un elemento importante della promozione delle relazioni amichevoli tra gli Stati, tenendo presente il nuovo ordinamento internazionale,
RITENENDO che l'adozione di norme uniformi applicabili alla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci e compatibili con i vari sistemi sociali, economici, giuridici, contribuirà all'eliminazione degli ostacoli giuridici agli scambi internazionali e favorirà lo sviluppo del commercio internazionale, HANNO CONVENUTO quanto segue:
1) La presente Convenzione si applica quando una persona, l'intermediario, ha il potere di agire o pretende agire per conto di un'altra persona, il rappresentato, per concludere con un terzo un contratto di vendita di merci.
2) La Convenzione si applica non solo alla conclusione di tale contratto da parte dell'intermediario, ma anche a qualsiasi atto compiuto da questo ultimo ai fini della conclusione, o relativo all'esecuzione, di detto contratto.
3) Essa riguarda solo le relazioni tra il rappresentato o l'intermediario da una parte, e il terzo dall'altra parte.
4) Essa si applica sia che l'intermediario agisca a suo proprio nome sia che agisca a nome del rappresentato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-1