Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983. 38 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
38 articoli
Convenzione
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE Allegato I CONVENZIONE SULLA RAPPRESENTANZA IN MATERIA DI VENDITA Art. 2 Articolo 2 1) La presente Convenzione si applica solamente se il domicilio del rappresenta Art. 3 Articolo 3 1) La presente Convenzione non si applica: a) alla rappresentanza da parte di i Art. 4 Articolo 4 Ai fini della presente Convenzione: a) l'organo, il gestore o il socio di una s Art. 5 Articolo 5 Il rappresentante o l'intermediario che agiscono in conformità alle istruzioni Art. 6 Articolo 6 1) Ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, sarà tenuto conto d Art. 7 Articolo 7 1) Il rappresentato o l'intermediario da una parte e il terzo dall'altra parte Art. 8 Articolo 8 Ai fini della presente Convenzione: a) se una parte ha più domicili, il domicil Art. 9 Articolo 9 1) Il conferimento di poteri all'intermediario da parte del rappresentato può e Art. 10 Articolo 10 Tale conferimento di poteri non deve obbligatoriamente avvenire o essere prova Art. 11 Articolo 11 Le disposizioni dell'articolo 10, dell'art. 15 o del capitolo IV, che autorizz Art. 12 Articolo 12 Quando l'intermediario agisce per conto del rappresentato nei limiti del suo p Art. 13 Articolo 13 1) Quando l'intermediario agisce per conto del rappresentato nei limiti del su Art. 14 Articolo 14 1) Quando l'intermediario agisce senza potere o oltre i limiti del suo potere, Art. 15 Articolo 15 1) Un atto compiuto dall'intermediario che agisce senza poteri o eccedendo i l Art. 16 Articolo 16 1) L'intermediario che agisce senza potere o oltre i limiti del suo potere, è Art. 17 Articolo 17 Il potere dell'intermediario si estingue: a) quando ciò risulta dall'accordo t Art. 18 Articolo 18 Il potere dell'intermediario si estingue ugualmente quando lo prevede la legge Art. 19 Articolo 19 L'estinzione del potere non è opponibile al terzo salvo ce questi conoscesse o Art. 20 Articolo 20 Nonostante l'estinzione del suo potere, l'intermediario ha sempre facoltà di c Art. 21 Articolo 21 Come depositario della presente Convenzione viene designato il governo svizzer Art. 22 Articolo 22 1) La presente Convenzione sarà aperta alla firma alla seduta di chiusura dell Art. 23 Articolo 23 La presente Convenzione non prevale su qualsiasi accordo internazionale già co Art. 24 Articolo 24 1) Qualsiasi Stato contraente che comprende 2 o più unità territoriali nelle q Art. 25 Articolo 25 Quando uno Stato contraente ha un sistema di governo in virtù del quale il pot Art. 26 Articolo 26 1) Due o più Stati contraenti, che, in materie disciplinate dalla presente Con Art. 27 Articolo 27 Qualsiasi Stato contraente, la cui legislazione impone che il conferimento, la Art. 28 Articolo 28 Qualsiasi Stato contraente può, all'atto della firma, della ratifica, della ac Art. 29 Articolo 29 Qualsiasi Stato contraente il cui commercio estero, nel suo insieme o in alcun Art. 30 Articolo 30 1) Qualsiasi Stato contraente può in qualsiasi momento dichiarare che appliche Art. 31 Articolo 31 1) Le dichiarazioni pronunciate in virtù della presente Convenzione all'atto d Art. 32 Articolo 32 Oltre a quelle previste esplicitamente dalla presente Convenzione nessun'altra Art. 33 Articolo 33 1) La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successi Art. 34 Articolo 34 La presente Convenzione si applica quando l'intermediario fa un'offerta di ven Art. 35 Articolo 35 1) Qualsiasi Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediant Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360