Art. 5 · Commissioni rogatorie per la effettuazione di singoli atti processuali
ConvenzioneTitolo I

Art. 5

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Commissioni rogatorie per la effettuazione di singoli atti processuali

In vigore dal 28 dic 1985
Commissioni rogatorie per la effettuazione di singoli atti processuali La commissione rogatoria per l'effettuazione di singoli atti processuali deve essere redatta in forma scritta e, tenendo conto della natura della commissione stessa, avere i seguenti requisiti: a) denominazione dell'istituzione richiedente; b) denominazione dell'istituzione richiesta; c) denominazione della causa riguardo alla quale viene richiesta l'assistenza giudiziaria; d) nomi e cognomi delle parti, nonché delle persone nei cui confronti si effettuano attività notarili, loro cittadinanza, professione, residenza o domicilio; e) nomi, cognomi e indirizzi degli eventuali rappresentanti delle persone indicate al sottoparagrafo d, ivi compresi i rappresentanti per legge; f) contenuto della commissione rogatoria.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-5