Convenzione›Titolo I
Art. 4
4 / 32Modalità di comunicazione
In vigore dal 28 dic 1985
Modalità di comunicazione
Nel prestarsi assistenza giudiziaria le istituzioni delle Parti Contraenti comunicano tra loro per via diplomatica.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-4