Convenzione›Titolo I
Art. 3
3 / 32Ambito dell'assistenza giudiziaria
In vigore dal 28 dic 1985
Ambito dell'assistenza giudiziaria
Le Parti Contraenti si forniscono reciprocamente assistenza giudiziaria mediante la esecuzione di commissioni rogatorie relative alla effettuazione di singoli atti processuali, ed in particolare mediante la notifica di documenti, l'interrogatorio delle parti e dei testimoni, degli esperti e di altre persone, la trasmissione di prove materiali, l'esecuzione di perizie, nonché mediante il riconoscimento e la esecuzione delle decisioni in materia civile.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-3