Art. 29 · Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni sulle spese processuali
ConvenzioneTitolo II

Art. 29

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Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni sulle spese processuali

In vigore dal 28 dic 1985
Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni sulle spese processuali 1. Le decisioni sulle spese processuali, adottate sul territorio di una delle Parti contraenti, sono riconosciute ed eseguite sul territorio dell'altra Parte contraente in conformità delle disposizioni contenute negli della Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 sulla procedura civile. 2. Le richieste di riconoscimento ed esecuzione dette decisioni sulle spese processuali vengono presentate con le modalità previste ai paragrafi n. 2 e 3 dett' detta presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-29