Art. 28 · Riconoscimento delle decisioni senza ulteriori provvedimenti
ConvenzioneTitolo II

Art. 28

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Riconoscimento delle decisioni senza ulteriori provvedimenti

In vigore dal 28 dic 1985
Riconoscimento delle decisioni senza ulteriori provvedimenti Le disposizioni del presente Titolo non impediscono alle Parti contraenti, nei casi previsti dalla loro legislazione, di riconoscere senza ulteriori procedimenti, le decisioni dell'altra Parte contraente, indicate nei paragrafi 1 e 2 dell' e nell', che non richiedano un'esecuzione coattiva.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-28