Convenzione›Titolo II
Art. 28
28 / 32Riconoscimento delle decisioni senza ulteriori provvedimenti
In vigore dal 28 dic 1985
Riconoscimento delle decisioni senza ulteriori provvedimenti
Le disposizioni del presente Titolo non impediscono alle Parti contraenti, nei casi previsti dalla loro legislazione, di riconoscere senza ulteriori procedimenti, le decisioni dell'altra Parte contraente, indicate nei paragrafi 1 e 2 dell' e nell', che non richiedano un'esecuzione coattiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-28