Art. 24 · Competenza dei tribunali
ConvenzioneTitolo II

Art. 24

24 / 32

Competenza dei tribunali

In vigore dal 28 dic 1985
Competenza dei tribunali 1. Il Tribunale della Parte contraente sul cui territorio è stata pronunciata la decisione è considerato competente qualora ricorra una delle condizioni seguenti: a) alla data della presentazione dell'istanza il convenuto aveva il domicilio o la residenza nel territorio della Parte contraente richiedente; b) la controversia riguarda l'attività di uno stabilimento, o una succursale, a carattere commerciale o industriale, oppure di altra natura, che il convenuto possiede nel territorio della Parte contraente richiedente; c) l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia è stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte contraente richiedente; d) il fatto da cui deriva una responsabilità extracontrattuale si è verificato nel territorio della Parte contraente richiedente; e) nelle cause di richiesta di alimenti, l'attore, alla data della presentazione dell'istanza, aveva il domicilio o la residenza nel territorio della Parte contraente richiedente. 2. Tuttavia, in deroga a quanto disposto nel paragrafo 1: a) per le controversie relative a diritti reali su beni immobili, è considerato esclusivamente competente il Tribunale della Parte contraente sul cui territorio il bene è situato; b) per le controversie concernenti lo status delle persone, considerato esclusivamente competente il Tribunale della Parte contraente alla quale, alla data della presentazione della domanda, la persona di cui si tratta appartiene per cittadinanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-24