Art. 19 · Riconoscimento delle decisioni
ConvenzioneTitolo II

Art. 19

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Riconoscimento delle decisioni

In vigore dal 28 dic 1985
Riconoscimento delle decisioni 1. Ciascuna Parte contraente riconosce le decisioni giudiziarie definitive in materia civile (ivi comprese le questioni di famiglia), nonché le sentenze penali per la parte relativa al risarcimento dei danni conseguenti ad un reato (qui di seguito decisioni giudiziarie) pronunciate sul territorio dell'altra Parte contraente da tribunali competenti ai sensi dell' detta presente Convenzione. 2. Le Parti contraenti riconoscono altresì le decisioni concernenti il riconoscimento di paternità, la costituzione detta tutela, curatela ed adozione, nonché la cessazione di tali rapporti, adottate dalle competenti istituzioni dell'URSS ed i corrispondenti provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dai Tribunali italiani. 3. Le decisioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo, nel territorio detta Porte contraente dove vengono riconosciute, hanno la stessa efficacia giuridica delle corrispondenti decisioni adottate dai competenti organi di detta Parte contraente. 4. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alte decisioni ed agli atti indicati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nonché dell', emanati dopo l'entrata in vigore detta presente Convenzione.
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