Art. 16 · Riconoscimento dei documenti
ConvenzioneTitolo I

Art. 16

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Riconoscimento dei documenti

In vigore dal 28 dic 1985
Riconoscimento dei documenti 1. I documenti ufficiali rilasciati nel territorio di una Parte contraente, e prodotti in relazione alla prestazione di assistenza giudiziaria, sono riconosciuti come documenti ufficiali anche sul territorio dell'altra Parte contraente. 2. I documenti inviati da una Parte contraente all'altra Parte contraente, in relazione alla prestazione di assistenza giudiziaria, non richiedono legalizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-16