Convenzione›Titolo I
Art. 16
16 / 32Riconoscimento dei documenti
In vigore dal 28 dic 1985
Riconoscimento dei documenti
1. I documenti ufficiali rilasciati nel territorio di una Parte contraente, e prodotti in relazione alla prestazione di assistenza giudiziaria, sono riconosciuti come documenti ufficiali anche sul territorio dell'altra Parte contraente.
2. I documenti inviati da una Parte contraente all'altra Parte contraente, in relazione alla prestazione di assistenza giudiziaria, non richiedono legalizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-16