Convenzione›Titolo I
Art. 13
13 / 32Rifiuto di assistenza giudiziaria
In vigore dal 28 dic 1985
Rifiuto di assistenza giudiziaria
L'assistenza giudiziaria non è accordata se la prestazione di essa può arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza oppure se è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento della Parte contraente richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-13