Art. 13 · Rifiuto di assistenza giudiziaria
ConvenzioneTitolo I

Art. 13

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Rifiuto di assistenza giudiziaria

In vigore dal 28 dic 1985
Rifiuto di assistenza giudiziaria L'assistenza giudiziaria non è accordata se la prestazione di essa può arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza oppure se è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento della Parte contraente richiesta.
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