Convenzione›Titolo I
Art. 12
12 / 32Lingue da usare
In vigore dal 28 dic 1985
Lingue da usare
1. Le richieste di assistenza giudiziaria, nonché i documenti ad esse allegati, sono redatti nella lingua della Parte contraente richiedente e sono corredati di traduzione nella lingua della Parte contraente richiesta.
2. La traduzione è certificata conforme da un traduttore ufficiale, dalla Rappresentanza diplomatica o dall'Ufficio consolare della Parte contraente richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-12