Art. 12 · Lingue da usare
ConvenzioneTitolo I

Art. 12

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Lingue da usare

In vigore dal 28 dic 1985
Lingue da usare 1. Le richieste di assistenza giudiziaria, nonché i documenti ad esse allegati, sono redatti nella lingua della Parte contraente richiedente e sono corredati di traduzione nella lingua della Parte contraente richiesta. 2. La traduzione è certificata conforme da un traduttore ufficiale, dalla Rappresentanza diplomatica o dall'Ufficio consolare della Parte contraente richiedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-12