Art. 1 · Protezione giuridica
ConvenzioneTitolo I

Art. 1

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Protezione giuridica

In vigore dal 28 dic 1985
CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'assistenza giudiziaria in materia civile. Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidium del Soviet Supremo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, animati dal reciproco desiderio di rafforzare i legami di amicizia tra i popoli della Repubblica italiana e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e riaffermando il desiderio di unire gli sforzi per l'ulteriore sviluppo della fruttuosa cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia civile, hanno deciso di concludere la presente Convenzione ed a tale scopo hanno nominato quali Plenipotenziari: - Il Presidente della Repubblica italiana: il Ministro degli Affari Esteri Arnaldo Forlani. - Il Presidium del Soviet Supremo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: il Ministro degli Affari Esteri dell'URSS Andrey Andreevich Gromiko i quali, hanno convenuto quanto segue: Protezione giuridica 1. I cittadini di una Parte Contraente godono sul territorio dell'altra Parte Contraente, per quanto concerne i propri diritti personali e patrimoniali, della stessa protezione giuridica dei cittadini di quella Parte Contraente. 2. I cittadini di una Parte Contraente hanno il diritto di rivolgersi liberamente e senza impedimenti ai tribunali, alle procure e ad altre istituzioni dell'altra Parte Contraente, nella cui giurisdizione - in conformità con la legislazione di quest'ultima - rientrino cause civili comprese quelle di famiglia): possono comparire presso di esse, presentare istanze e sporgere querele, alle stesse condizioni dei cittadini dell'altra Parte Contraente 3. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche alle persone giuridiche, costituite sul territorio di una delle Parti Contraenti in conformità della Legislazione vigente su quel territorio.
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