Art. 88
ConvenzioneSez. VI

Art. 88

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In vigore dal 28 dic 1985
1. La parte che deve assicurare la conservazione delle merci in conformità agli può venderle con ogni mezzo appropriato se l'altra parte ha eccessivamente ritardato nel prendere possesso delle merci o a riprenderle o pagarne il prezzo o le spese di conservazione, con riserva di notificare a detta altra parte, a condizioni ragionevoli, la sua intenzione di vendere. 2. allorchè le merci sono soggette a rapido deterioramento o la loro conservazione comporta spese eccessive, la parte che è tenuta ad assicurare la conservazione delle merci conformemente agli deve con ragionevolezza impegnarsi a venderle. Per quanto possibile, deve notificare all'altra parte la sua intenzione di vendere. 3. La parte che vende le merci ha diritto di trattenere sul prodotto della vendita un importo uguale alle spese ragionevoli di conservazione e di vendita delle merci. Detta parte dovrà corrispondere all'altra la cifra eccedente.
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