Convenzione›Sez. VI
Art. 87
99 / 100In vigore dal 28 dic 1985
La parte che è tenuta a prendere misure per assicurare la conservazione delle merci può depositarle nei magazzini di un terzo a spese dell'altra parte, a condizione che le spese che ne risultano non siano irragionevoli.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-87