Convenzione›Sez. VI
Art. 86
98 / 100In vigore dal 28 dic 1985
1. Se l'acquirente ha ricevuto le merci ed intende esercitare il diritto di rifiutarle in virtù del contratto o della presente Convenzione, deve prendere le misure ragionevoli, tenuto conto delle circostanze, per assicurarne la conservazione. È autorizzato a trattenerle fino a quando abbia ottenuto dal venditore il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute.
2. Se le merci inviate all'acquirente sono state messe a sua disposizione nel loro luogo di destinazione e se l'acquirente esercita il diritto di rifiutarle, deve prenderne possesso per conto del venditore purchè possa farlo senza pagamento del prezzo e senza inconvenienti o spese irragionevoli. Tale disposizione non si applica se il venditore è presente sul luogo di destinazione o se vi è in questo luogo una persona qualificata per prendere a carico le merci per suo conto. I diritti ed obblighi dell'acquirente che prende possesso delle merci in virtù del presente paragrafo sono regolati dal paragrafo precedente.
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