Art. 82
ConvenzioneSez. V

Art. 82

94 / 100
In vigore dal 28 dic 1985
1. L'acquirente perde il diritto di dichiarare il contratto rescisso o di esigere dal venditore la consegna di merci sostitutive se gli è impossibile restituire le merci in uno stato pressochè identico a quello nel quale le ha ricevute. 2. Il paragrafo precedente non si applica: a) se l'impossibilità di restituire le merci o di restituirle in uno stato pressochè identico a quello nel, quale l'acquirente le ha ricevute non è dovuto ad un atto od omissione da parte sua; b) se le merci sono perdute o deteriorate, completamente o in parte, in conseguenza dell'esame prescritto all'; o c) se l'acquirente, prima del momento nel quale ha constatato o avrebbe dovuto constatare il difetto di conformità, ha venduto tutte o parte delle merci nel quadro di un'operazione commerciale normale o ha consumato o trasformato tutte o parte delle merci in conformità all'uso normale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-82