Art. 77
ConvenzioneSez. II

Art. 77

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In vigore dal 28 dic 1985
La parte che invoca l'inadempienza del contratto deve prendere misure ragionevoli, considerate le circostanze, al fine di limitare la perdita, ivi compreso il mancato guadagno, dovuto all'inadempienza. Se tralascia di farlo, la parte in difetto può chiedere una riduzione dei danni-interessi pari all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-77