Convenzione›Sez. I
Art. 73
62 / 100In vigore dal 28 dic 1985
1. Nei contratti a consegne successive, se l'inadempienza di una delle parti di un obbligo relativo ad una consegna costituisce un'inadempienza essenziale del contratto per quanto riguarda detta consegna, l'altra parte può dichiarare il contratto rescisso per detta consegna.
2. Se l'inadempienza di una delle parti di un obbligo relativo ad una consegna può fondatamente indurre l'altra parte a ritenere che vi sarà inadempienza essenziale del contratto per quanto riguarda gli obblighi futuri, essa potrà dichiarare il contratto rescisso per il futuro, purchè lo faccia entro un termine ragionevole.
3. L'acquirente che dichiara il contratto rescisso per una consegna può, nello stesso tempo, dichiararlo rescisso per le consegne già ricevute o quelle future se, a causa della loro interdipendenza, tali consegne non possono essere utilizzate ai fini previsti dalle parti al momento della conclusione del contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-73