Convenzione›Sez. II
Art. 60
73 / 100In vigore dal 28 dic 1985
L'obbligo dell'acquirente di ricevere la consegna consiste:
a) nel compiere qualsiasi atto che ci si possa da lui ragionevolmente attendere per permettere al venditore di effettuare la consegna; e
b) nel ritirare le merci.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-60