Art. 51
ConvenzioneSez. III

Art. 51

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In vigore dal 28 dic 1985
1. Se il venditore consegna solamente una parte delle merci, o se solamente una parte delle merci consegnate è conforme al contratto, saranno applicati gli articoli da 46 a 50, per quanto riguarda la parte mancante o non conforme. 2. L'acquirente può dichiarare il contratto totalmente rescisso solo se l'inesecuzione parziale o il difetto di conformità costituiscono un'inosservanza essenziale del contratto.
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