Art. 4
Convenzione

Art. 4

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In vigore dal 28 dic 1985
La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fa nascere fra il venditore ed il compratore. In particolare, salvo espressa disposizione contraria della presente Convenzione, questa non riguarda; a) la validità del contratto, di nessuna delle sue clausole, nè degli usi; b) gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute.
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