Convenzione›Sez. II
Art. 36
64 / 100In vigore dal 28 dic 1985
1. Il venditore è responsabile, secondo il contratto e la presente Convenzione, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se il difetto appare solo successivamente.
2. Il venditore è anche responsabile di qualsiasi difetto di conformità che si verifichi dopo il momento indicato al precedente paragrafo e che sia imputabile all'inesecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi, compreso il venir meno ad una garanzia che, per un certo periodo, le merci si manterranno adeguate al loro uso normale o ad un uso speciale o conserveranno le qualità e le caratteristiche specificate.
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