Art. 34
ConvenzioneSez. I

Art. 34

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In vigore dal 28 dic 1985
Se il venditore è tenuto a consegnare i documenti relativi alle merci, deve adempiere a tale obbligo nel momento, luogo e forma previsti dal contratto. In caso di consegna anticipata, il venditore conserva, fino al momento previsto per la consegna, il diritto di porre riparo ad un'eventuale non conformità dei documenti, purchè l'esercizio di tale diritto non procuri all'acquirente nè inconvenienti, nè spese irragionevoli. Tuttavia, l'acquirente mantiene il diritto a chiedere il risarcimento dei danni interessi in conformità alla presente Convenzione.
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