Art. 33
ConvenzioneSez. I

Art. 33

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In vigore dal 28 dic 1985
Il venditore dovrà consegnare le merci: a) se una data è fissata per contratto o determinabile con riferimento al contratto, in tale data; b) se un periodo di tempo è fissato per contratto o è determinabile, con riferimento ad esso, in un qualsiasi momento durante detto periodo, a meno che non risulti dalle circostanze che spetta all'acquirente scegliere una data; o c) in tutti gli altri casi, in un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto.
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