Convenzione
Art. 3
3 / 100In vigore dal 28 dic 1985
1. Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione.
2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante dell'obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d'opera o altri servizi.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-3