Art. 27
Convenzione

Art. 27

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In vigore dal 28 dic 1985
Salvo contraria disposizione espressa dalla presente parte della Convenzione, se una notifica, domanda o altra comunicazione è effettuata da una parte contraente, in conformità alla presente parte e con mezzi appropriati alle circostanze, un ritardo o un errore nella trasmissione della comunicazione o il fatto che non sia pervenuta a destinazione, non priva tale parte contraente del diritto di avvalersene.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-27