Art. 24
Convenzione

Art. 24

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In vigore dal 28 dic 1985
Ai fini della presente parte della Convenzione, un'offerta, una dichiarazione di accettazione o qualsiasi altra manifestazione d'intento "perviene" al suo destinatario quando gli è rivolta verbalmente o è consegnata mediante qualsiasi altro mezzo al destinatario stesso, presso la sua sede di affari, al suo indirizzo postale, o, se non a sede di affari o indirizzo postale, presso la sua abituale residenza.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-24