Art. 22
Convenzione

Art. 22

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In vigore dal 28 dic 1985
L'accettazione può essere revocata se la revoca perviene all'autore dell'offerta prima del momento in cui l'accettazione avrebbe avuto effetto o nello stesso momento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-22