Allegato
Art. 18
22 / 24Equivalenza con gli studi secondari nazionali
In vigore dal 28 dic 1985
Equivalenza con gli studi secondari nazionali
Il titolare della Licenza liceale europea ottenuta presso la Scuola:
a) fruisce, nel suo paese, di tutti i vantaggi connessi al possesso del diploma o certificato rilasciato alla fine degli studi secondari in tale paese;
b) può richiedere, con gli stessi diritti dei cittadini in possesso di titoli equivalenti, l'ammissione in ogni università esistente sul territorio delle Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;764#art-a-18