Art. 7
Protocollo

Art. 7

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In vigore dal 28 dic 1985
1. Il presente Protocollo sarà ratificato in conformità alle relative procedure di ciascuno Stato contraente e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Washington 2. Il Protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e produrrà quindi i suoi effetti conformemente all' della Convenzione.
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