Art. 1
Protocollo

Art. 1

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In vigore dal 28 dic 1985
PROTOCOLLO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere un Protocollo che chiarisca ed integri la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali da firmare contemporaneamente alla firma del presente Protocollo, hanno convenuto le seguenti disposizioni. 1. Ai fini del paragrafo 2 (b) dell' (Soggetti) della Convenzione, il termine "cittadino" così come applicato agli Stati Uniti comprende un ex cittadino la cui perdita della cittadinanza aveva come uno degli scopi principali quello di evitare l'imposizione fiscale, ma limitatamente ad un periodo di dieci anni successivo a tale perdita. 2. Le disposizioni del paragrafo 2 dell' (Soggetti) della Convenzione non pregiudicano: a) I benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 14 dell' del presente Protocollo in favore dei resi denti dell'altro Stato contraente che posseggono la nazionalità di tale Stato, anche se essi posseggono la nazionalità del detto primo Stato; b) I benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi dell' del presente Protocollo. 3. Ai fini del paragrafo 2 (a) dell' (Imposte considerate) della Convenzione, la Convenzione si applica al tributo (excise tax) prelevato dagli Stati Uniti sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri soltanto nei limiti in cui l'assicuratore straniero non riassicuri detti rischi con una persona che non abbia diritto alla esenzione da tale tributo ai sensi della presente o di altra Convenzione. 4. Ai fini del paragrafo 2 dell' (Stabile organizzazione) della Convenzione, un impianto di trivellazione o una nave utilizzata a scopi di esplorazione o sviluppo di risorse naturali costituisce stabile organizzazione in uno Stato contraente soltanto se la permanenza in detto Stato oltrepassa 180 giorni durante un periodo di dodici mesi. 5. Ai fini del paragrafo 1 dell' (Navigazione marittima ed aerea) della Convenzione, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, comprendono: a) gli utili derivanti dall'impiego, manutenzione e noleggio di contenitori (compresi i rimorchi, le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto di contenitori) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di merci; e b) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili armati ed equipaggiati e gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo, a condizione in quest'ultimo caso che essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili. 6. Ai fini dell' (Navigazione marittima ed Aerea) della Convenzione e nonostante ogni altra disposizione della Convenzione, gli utili che un cittadino degli Stati Uniti non residente dell'Italia o una società statunitense ritraggono dall'esercizio di navi iscritte o di aeromobili registrati in base alla legislazione statunitense, sono esenti da imposte in Italia. 7. Qualora, in conformità dell' (Imprese associate) della Convenzione, da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto altro Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all' (Procedura amichevole) della Convenzione ed al paragrafo 15 dell' del presente Protocollo. 8. Le disposizioni dell' (Imprese associate) della Convenzione, non limitano le disposizioni di legge di ciascuno Stato contraente che consentono la distribuzione, la ripartizione o l'attribuzione di redditi, deduzioni, crediti o benefici, tra persone possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi interessi quando ciò sia necessario al fine di prevenire evasioni fiscali o di determinare esattamente il reddito di una qualsiasi di dette persone. 9. Ai fini del paragrafo 2 (a) dell' (Dividendi), il termine "società sussidiaria" designa una società in cui la società che paga i dividendi possiede più del 50 per cento delle azioni con diritto di voto. 10. Nonostante il paragrafo 2 dell' (Canoni) della Convenzione, nel caso di canoni relativi a beni mobili materiali (tangibile personal (movavable) property), l'imposta applicata dallo Stato contraente dal quale provengono tali canoni non può superare il 7 per cento dell'ammontare lordo dei canoni stessi. 11. Ai fini del paragrafo 1 dell' Utili di capitale della Convenzione: a) l'espressione "beni immobili", per quanto concerne gli Stati Uniti, comprende una partecipazione (interest) in beni immobili degli Stati Uniti; e b) l'espressione "beni immobili", per quanto concerne l'Italia, comprende: (i) i beni immobili di cui all'; (ii) le azioni o partecipazioni (interest) analoghe in una società o altra associazione di persone, il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia; e (iii) una partecipazione (interest) nel patrimonio ereditario (estate) di una persona defunta il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia. c) i beni descritti nel sub-paragrafo a) del presente paragrafo si considerano situati negli Stati Uniti e i beni descritti nel sub-paragrafo b) del presente paragrafo si considerano situati in Italia. 12. Ai fini del paragrafo 3 dell' (Utili di capitale) della Convenzione, gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati dalla stessa impresa in traffico internazionale comprendono: a) gli utili derivanti dall'alienazione di contenitori (inclusi i rimorchi, le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto dei contenitori) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di merci; e b) gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili noleggiati armati ed equipaggiati e gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili noleggiati a scafo nudo, se in quest'ultimo caso gli utili di noleggio costituivano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili. 13. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe attribuiti ad un residente di uno Stato contraente, così come precisato nell' (Compensi e gettoni di presenza) della Convenzione, sono imponibili nell'altro Stato contraente soltanto nella misura in cui si riferiscano a prestazioni effettuate in detto altro Stato. 14. Con riferimento all' (Pensioni, etc.) della Convenzione, si conviene che i pagamenti di sicurezza sociale (social security payments) e le analoghe pensioni pubbliche non considerati dall' (Funzioni Pubbliche) della Convenzione sono coperti dalle disposizioni del paragrafo 1 del citato (pensioni, etc.). 15. Con riferimento all' (Procedura amichevole) della Convenzione, resta inteso che variazioni di imposte in conformità a detto articolo possono essere effettuate soltanto prima della determinazione definitiva di tali imposte. Nel caso dell'Italia, resta altresì inteso che la frase precedente significa che il ricorso alla procedura amichevole non esonera il contribuente dall'obbligo di instaurare le procedure previste dalla legislazione interna per risolvere le controversie fiscali. 16. Ai fini dell' (Scambio di informazioni) della Convenzione, la Convenzione si applica alle imposte di ogni genere prelevate da uno Stato contraente, ma soltanto nel caso in cui l'informazione abbia rilevanza per l'accertamento delle imposte considerate dall' (Imposte considerate) della Convenzione. Resta inteso che le competenti Commissioni del Congresso (Congressional Committees) degli Stati Uniti ed il General Accounting Office potranno avere accesso alle informazioni scambiate ai sensi della Convenzione se detto accesso si rende necessario allo scopo di svolgere i propri compiti di sorveglianza, fatte salve soltanto le limitazioni e le procedure dell'Interna. Revenue Code.
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