Art. 8 · NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
Convenzione

Art. 8

8 / 37

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

In vigore dal 28 dic 1985
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;763#art-c-8