Art. 29 · DENUNCIA
Convenzione

Art. 29

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DENUNCIA

In vigore dal 28 dic 1985
DENUNCIA La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione trascorsi 5 anni dalla data della sua entrata in vigore, a condizione che sia data preventiva comunicazione attraverso i canali diplomatici almeno sei mesi prima. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al 1 gennaio immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi; b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi. Fatta a Roma il 17 aprile 1984 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
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