Art. 27 · AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Convenzione

Art. 27

27 / 37

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

In vigore dal 28 dic 1985
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;763#art-c-27