Art. 21 · STUDENTI E APPRENDISTI
Convenzione

Art. 21

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STUDENTI E APPRENDISTI

In vigore dal 28 dic 1985
STUDENTI E APPRENDISTI Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che Soggiorna nel primo Stato soltanto allo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;763#art-c-21