Convenzione
Art. 20
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In vigore dal 28 dic 1985
PROFESSORI ED INSEGNANTI
1. Un professore o un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o per effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione o presso un'istituzione medica finanziata principalmente dal governo e che è, od era immediatamente prima del suo soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente è esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attività di insegnamento o di ricerca.
2. Il presente articolo non si applica al reddito derivante da attività di ricerca qualora la ricerca è effettuata non nel pubblico interesse, ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;763#art-c-20