Art. 20 · PROFESSORI ED INSEGNANTI
Convenzione

Art. 20

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PROFESSORI ED INSEGNANTI

In vigore dal 28 dic 1985
PROFESSORI ED INSEGNANTI 1. Un professore o un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o per effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione o presso un'istituzione medica finanziata principalmente dal governo e che è, od era immediatamente prima del suo soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente è esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attività di insegnamento o di ricerca. 2. Il presente articolo non si applica al reddito derivante da attività di ricerca qualora la ricerca è effettuata non nel pubblico interesse, ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;763#art-c-20