Protocollo›Titolo VI
Art. 97
96 / 145Emendamenti
In vigore dal 28 dic 1985
Emendamenti
1. Ogni Alta Parte contraente potrà proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto sarà comunicato al depositario che, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti e con il Comitato internazionale della Croce Rossa, deciderà se convenga convocare una conferenza per esaminare l'emendamento proposto.
2. Il depositario inviterà a detta Conferenza le Alte Parti contraenti, nonché le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-97