Art. 96 · Relazioni convenzionali a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo
ProtocolloTitolo VI

Art. 96

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Relazioni convenzionali a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo

In vigore dal 28 dic 1985
Relazioni convenzionali a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo 1. Quando le Parti delle Convenzioni sono anche Parti del presente Protocollo, le Convenzioni si applicheranno quali risultano completate dal presente Protocollo. 2. Se una delle Parti in conflitto non è legata dal presente Protocollo, le Parti del presente Protocollo resteranno nondimeno vincolate da quest'ultimo nei loro reciproci rapporti. Esse saranno inoltre vincolate dal presente Protocollo verso la detta Parte, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni. 3. L'autorità che rappresenta un popolo impegnato contro un'Alta Parte contraente in un conflitto armato del carattere indicato all' paragrafo 4, potrà impegnarsi ad applicare le Convenzioni e il presente Protocollo relativamente a detto conflitto, indirizzando una dichiarazione unilaterale al depositario. Dopo la sua ricezione da parte del depositario, tale dichiarazione avrà, in relazione con il conflitto stesso, i seguenti effetti: a) le Convenzioni e il presente Protocollo entreranno in vigore per la detta autorità nella sua qualità di Parte in conflitto; b) la detta autorità eserciterà gli stessi diritti e assolverà gli stessi obblighi delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni e del presente Protocollo; e c) le Convenzioni e il presente Protocollo saranno egualmente vincolanti per tutte le Parti in conflitto.
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