Art. 93 · Ratifica
ProtocolloTitolo VI

Art. 93

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Ratifica

In vigore dal 28 dic 1985
Ratifica Il presente Protocollo sarà ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, depositario delle Convenzioni.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-93