Protocollo›Titolo VI
Art. 93
92 / 145Ratifica
In vigore dal 28 dic 1985
Ratifica
Il presente Protocollo sarà ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, depositario delle Convenzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-93