Protocollo›Sez. II
Art. 91
68 / 145Responsabilità
In vigore dal 28 dic 1985
Responsabilità
La Parte in conflitto che violasse le disposizioni delle Convenzioni o del presente Protocollo sarà tenuta, se del caso, al pagamento di una indennità. Essa sarà responsabile di ogni atto commesso dalle persone che fanno parte delle proprie forze armate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-91